RCA

La stipula di un contratto di assicurazione costiuisce una garanzia contro l’avverarsi di un evento futuro e incerto (rischio), pregiudizievole per la propria o altrui salute oppure per il proprio o altrui patrimonio. Attraverso tale contratto viene quantificato il danno patrimoniale che deriverebbe dall’eventuale verificarsi dell’evento garantito.

Con il contratto di assicurazione il rischio si trasferisce dalla persona alla società di assicurazione. A seguito del versamento di una somma di denaro (premio assicurativo) la società di assicurazione si assume l’impegno di sopportare un preciso rischio fino ad un determinato massimale.

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Alcune assicurazioni sono obbligatorie potendo il soggetto in alcuni casi scegliere con quale compagnia assicurarsi ed è questo il caso delle assicurazioni di resposabilità civile per la circolazione di veicoli, ed in altri essendo invece obbligato a stipulare il relativo contratto con specifiche società come nel caso di infortuni sul lavoro.

L’RCA, o RCAuto ovvero la responsabilità civile autoveicoli è una forma di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore che circolano all’interno del territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni causati ad altri dal veicolo assicurato.

In Italia l’obbligo di assicurare l’auto per i danni cagionati a terzi durante la circolazione è stato introdotto nel 1969 dalla legge n°990. Alla stipula del contratto è necessario determinare il limite (massimale) superato il quale l’assicurazione non copre più il danno causato che, in base alla legge, non può essere inferiore a € 2,5 milioni per sinistro. Peraltro attraverso un aumento del costo della polizza è lecito e possibile stabilire un massimale superiore a quello stabilito per legge.

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